Con la Delibera numero 312 del 9 aprile 2020 l’ANAC ha fornito le “Prime indicazioni in merito all’incidenza delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 sullo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e sull’esecuzione delle relative prestazioni.” (http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=63de08e20a7780427216492c789c5ff1).
L’atto è stato adottato ai sensi dell’art. 213 comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici, dunque al fine di fornire supporto alle stazioni appaltanti garantendo l’omogeneità e l’uniformità delle condotte delle stazioni appaltanti nello svolgimento delle procedure di gara e nella successiva fase di esecuzione dei contratti conclusi in questo peculiare periodo.
In particolare, al fine di perseguire i principi di concorrenza e massima trasparenza nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici durante la situazione di emergenza sanitaria, l’ANAC detta un vero e proprio vademecum, suggerendo alle stazioni appaltanti l’adozione di specifici comportamenti:
- Relativamente alle procedure di gara in fase preparatoria, per le quali non si è ancora addivenuti alla pubblicazione del bando di gara, dell’avviso o dell’invito a presentare offerte.
In linea generale possono avviarsi soltanto le procedure di gara ritenute urgenti e indifferibili e, in tal caso, le stazioni appaltanti devono adottare tutte le cautele volte a favorire la massima partecipazione alla procedura e la par condicio degli operatori, così da non gravare gli oneri e gli adempimenti a loro carico.
Le stazioni appaltanti devono, dunque, valutare la necessità o l’opportunità di rinviare l’avvio delle procedure tenendo conto di vari fattori, tra cui:
- l’urgenza di approvvigionamento;
- l’obbligatorietà del sopralluogo o della consultazione non da remoto di atti o documenti;
- la complessità delle operazioni richieste per la preparazione delle offerte;
- l’esigenza di garantire, in ogni caso, la massima partecipazione alla procedura;
- le difficoltà organizzative interne.
- Relativamente alle procedure di gara in fase di svolgimento
Le stazioni appaltanti rendono noto con avviso pubblico riferito a tutte le gare in essere:
- la sospensione dei termini sino al 15 maggio 2020 (in attuazione dell’art. 103 del D.L. n. 18 del 17/3/2020, come modificato dall’art. 37 del decreto-legge n. 23 dell’8/4/2020), chiarendo che si applica a tutti i termini previsti nella lex specialis e, in particolare sia a quelli “iniziali” relativi alla presentazione delle domande di partecipazione e/o delle offerte, sia a quelli previsti per l’effettuazione di sopralluoghi, sia a quelli “endoprocedimentali”, quali quelli relativi al procedimento di soccorso istruttorio e al sub-procedimento di verifica dell’anomalia e/o congruità dell’offerta;
- i nuovi termini ricalcolati in conseguenza della sospensione;
- l’eventuale espressa indicazione di termini a cui non si applica la sospensione, laddove sia consentito dalla fase della procedura e non sia eccessivamente oneroso per i concorrenti;
Inoltre le stazioni appaltanti devono valutare la possibilità:
- di concedere discrezionalmente proroghe ulteriori dei termini delle gare, anche su richiesta degli operatori economici, se l’emergenza sanitaria renda impossibile il rispetto dei termini;
- di svolgere le procedure di gara con modalità telematiche anche se non previsto negli atti di gara, purché sia data adeguata comunicazione ai concorrenti mediante avviso pubblico;
- di rinunciare al sopralluogo obbligatorio se non strettamente necessario per la formulazione dell’offerta, e previo pubblico avviso;
- di svolgere le sedute pubbliche a distanza (ad es. in video-conferenza);
- di prevedere lo svolgimento delle sedute riservate della commissione giudicatrice in streaming o con collegamenti da remoto, anche in deroga a quanto previsto negli atti di gara, assicurando comunque la verbalizzazione delle operazioni svolte e la riservatezza delle comunicazioni e la trasparenza delle operazioni;
- di adottare modalità di adempimento degli obblighi connessi alla partecipazione alle procedure compatibili con le misure restrittive in atto, ad es. consentendo il pagamento dell’imposta di bollo con modalità
- Relativamente ai contratti di appalto in corso di esecuzione
Il rispetto delle misure di contenimento del contagio è sempre valutato ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità dell’appaltatore, si lavori, servizi o forniture, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti ai sensi dell’articolo 3 comma 6-bis del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, introdotto dall’articolo 91 del decreto-legge 17/3/2020, n. 18.
Avv. Sara Sileoni