Con la sentenza n. 1935/2019 la sez. I del TAR Lombardia-Milano ha affermato che le amministrazioni pubbliche, alla stregua delle finalità istituzionali stabilite nell’art. 4 del TUSP, non possono acquistare partecipazioni in società commerciali, tra le quali vanno annoverate anche quelle che svolgono l’attività di vendita di gas. Ciò anche per la violazione dei principi sanciti dall’art. 2, comma 1, lettera h) del TUSP perché, qualora si volesse riconoscere natura di servizio di interesse generale alla vendita del gas, questa dovrebbe essere effettuata a condizioni “che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza”.